SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE

QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA : ISO 9001 - ISO 14001 - EMAS - ISO 45001
INFORMATION TECHNOLOGY: ISO 27001 - ISO 20000 - ISO 22301

 

 

 
 

DOCUMENTI: - EMAS

 

Facilitazioni per le Imprese che hanno ottenuto la Registrazione al Sistema Comunitario di EcoGestione e Audit (EMAS)

 

La Legge 23 marzo 2001 n.93 "Disposizioni in campo ambientale" ha introdotto con l'art.18, per le imprese che hanno conseguito la registrazione Emas, la semplificazione delle procedure amministrative previste dalle norme ambientali (v. Dpr 203/88, Dlg 22/97, Dlg 152/99, Dlg 372/99) per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto o per la reiscrizione all'albo, mediante la autocertificazione resa alle autorità competenti.

L'autocertificazione deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del Regolamento EMAS, nonche' da una denuncia di prosecuzione delle attivita', attestante la conformita' dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste.

L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attivita' previste dalle norme ambientali sopra riportate, e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori mantengono l'efficacia fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validita' della registrazione ottenuta ai sensi del Regolamento EMAS.

Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di accertata difformita' rispetto a quanto previsto dalle norme, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui sopra.