Circostanze eccezionali per la registrazione
di un'entità più piccola di un sito
Se unorganizzazione intende registrare
unentità più piccola di un sito, alla
base della sua decisione devono figurare i seguenti principi.
Innanzi tutto leccezione non può essere usata
per selezionare il meglio ai fini dellinserimento nel
sistema EMAS (cherry picking).
Non è pertanto consentito registrare parti di un unico
processo di produzione con lintento di escludere reparti
che non potrebbero essere registrati a EMAS.
Unorganizzazione deve poter dimostrare la sua capacità
di monitorare e controllare tutti i suoi aspetti ambientali
significativi e dimostrare che lentità per la
quale si chiede la registrazione non è stata specificamente
separata da altri reparti allinterno dello stesso sito
caratterizzati da prestazioni inferiori.
In secondo luogo, si devono rispettare i principi di «responsabilità
locale» e «responsabilità
pubblica».
La comunicazione con il pubblico è un elemento chiave
di EMAS.
Nel proprio interesse unorganizzazione deve informare
il pubblico in maniera chiara e comprensibile sulle prestazioni
ambientali di un sito specifico. Se una suddivisione ha un
mercato proprio, può essere per lei importante poter
usare il logo per le proprie comunicazioni. Tuttavia, se unentità
più piccola del sito rispettivo intende chiedere la
registrazione a EMAS, bisogna comunicare chiaramente al pubblico
che soltanto parti delle attività dellorganizzazione
sul sito sono gestite nellambito di EMAS in quanto,
normalmente, le attività di un sito sono percepite
dal pubblico come un insieme unico.
Unorganizzazione è responsabile della comunicazione
chiara con lambiente circostante e deve prendere azioni
adeguate per evitare equivoci nel pubblico.
Sulla base di questi principi unentità più
piccola di un sito può essere registrata separatamente
se:
a) la suddivisione ha chiaramente definito i prodotti, i servizi
o le attività proprie e gli aspetti ambientali e leffetto
della suddivisione possono essere chiaramente individuati
e distinti rispetto alle altre parti del sito non registrate;
b) la suddivisione ha funzioni amministrative e di gestione
proprie, tali da garantire che essa è abilitata a organizzare
e controllare il suo sistema di gestione ambientale (EMS),
i suoi impatti ambientali e a intraprendere azioni correttive
circa le proprie responsabilità. La prova di ciò
può essere data dagli elementi seguenti: status giuridico,
registrazione presso la camera di commercio, organigramma,
rapporti presentati dallorganizzazione madre, carta
intestata;
c) alla suddivisione incombono precise responsabilità
di conformità ai requisiti in materia di autorizzazioni/licenze
ambientali ad essa rilasciate.
Il sito non può essere suddiviso se:
a) lentità separata copre soltanto parti delle
operazioni sul sito che non sono rappresentative degli aspetti
e degli impatti ambientali di tutte le attività sul
sito;
b) non è possibile capire dallesterno quale parte
delle attività sul sito è gestita dal sistema
di gestione ambientale (EMS) e i motivi precisi per cui questa
parte è stata separata
dalle attività sul sito.
In questo caso è particolarmente importante definire
chiaramente i limiti delle responsabilità relative
ai flussi in entrata e in uscita dellorganizzazione.
Nel suo sistema di gestione
ambientale (EMS), lorganizzazione tiene anche conto
delle interfacce con servizi e attività che non rientrano
completamente nel campo di applicazioni dellEMS.
Ad esempio, essa valuta gli aspetti e gli impatti ambientali
dellinfrastruttura comune sul sito, come gestione comune
dei rifiuti o impianto di trattamento degli effluenti e li
include nel programma ambientale e nel processo di continuo
miglioramento.
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