SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE

QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA : ISO 9001 - ISO 14001 - EMAS - ISO 45001
INFORMATION TECHNOLOGY: ISO 27001 - ISO 20000 - ISO 22301

 

 

 
 

Circostanze eccezionali per la registrazione di un'entità più piccola di un sito

 

 

Se un’organizzazione intende registrare un’entità più piccola di un sito, alla base della sua decisione devono figurare i seguenti principi.

Innanzi tutto l’eccezione non può essere usata per selezionare il meglio ai fini dell’inserimento nel sistema EMAS (cherry picking). Non è pertanto consentito registrare parti di un unico processo di produzione con l’intento di escludere reparti che non potrebbero essere registrati a EMAS.
Un’organizzazione deve poter dimostrare la sua capacità di monitorare e controllare tutti i suoi aspetti ambientali significativi e dimostrare che l’entità per la quale si chiede la registrazione non è stata specificamente separata da altri reparti all’interno dello stesso sito caratterizzati da prestazioni inferiori.

 

In secondo luogo, si devono rispettare i principi di «responsabilità locale» e «responsabilità pubblica».
La comunicazione con il pubblico è un elemento chiave di EMAS.
Nel proprio interesse un’organizzazione deve informare il pubblico in maniera chiara e comprensibile sulle prestazioni ambientali di un sito specifico. Se una suddivisione ha un mercato proprio, può essere per lei importante poter usare il logo per le proprie comunicazioni. Tuttavia, se un’entità più piccola del sito rispettivo intende chiedere la registrazione a EMAS, bisogna comunicare chiaramente al pubblico che soltanto parti delle attività dell’organizzazione sul sito sono gestite nell’ambito di EMAS in quanto, normalmente, le attività di un sito sono percepite dal pubblico come un insieme unico.
Un’organizzazione è responsabile della comunicazione chiara con l’ambiente circostante e deve prendere azioni adeguate per evitare equivoci nel pubblico.

 

Sulla base di questi principi un’entità più piccola di un sito può essere registrata separatamente se:
a) la suddivisione ha chiaramente definito i prodotti, i servizi o le attività proprie e gli aspetti ambientali e l’effetto della suddivisione possono essere chiaramente individuati e distinti rispetto alle altre parti del sito non registrate;
b) la suddivisione ha funzioni amministrative e di gestione proprie, tali da garantire che essa è abilitata a organizzare e controllare il suo sistema di gestione ambientale (EMS), i suoi impatti ambientali e a intraprendere azioni correttive circa le proprie responsabilità. La prova di ciò può essere data dagli elementi seguenti: status giuridico, registrazione presso la camera di commercio, organigramma, rapporti presentati dall’organizzazione madre, carta intestata;
c) alla suddivisione incombono precise responsabilità di conformità ai requisiti in materia di autorizzazioni/licenze ambientali ad essa rilasciate.

 

Il sito non può essere suddiviso se:
a) l’entità separata copre soltanto parti delle operazioni sul sito che non sono rappresentative degli aspetti e degli impatti ambientali di tutte le attività sul sito;
b) non è possibile capire dall’esterno quale parte delle attività sul sito è gestita dal sistema di gestione ambientale (EMS) e i motivi precisi per cui questa parte è stata separata
dalle attività sul sito.

 

In questo caso è particolarmente importante definire chiaramente i limiti delle responsabilità relative ai flussi in entrata e in uscita dell’organizzazione. Nel suo sistema di gestione
ambientale (EMS), l’organizzazione tiene anche conto delle interfacce con servizi e attività che non rientrano completamente nel campo di applicazioni dell’EMS.
Ad esempio, essa valuta gli aspetti e gli impatti ambientali dell’infrastruttura comune sul sito, come gestione comune dei rifiuti o impianto di trattamento degli effluenti e li include nel programma ambientale e nel processo di continuo miglioramento.

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