Aggiornamento delle informazioni ambientali
Disposizioni
Per mantenere la registrazione
EMAS, unorganizzazione deve: «trasmettere i
necessari aggiornamenti annuali convalidati della sua dichiarazione
ambientale allorganismo competente e metterli a disposizione
del pubblico. Si può derogare a tale frequenza di aggiornamento
in circostanze stabilite dalla Commissione negli orientamenti
adottati secondo la procedura di cui allarticolo 14,
paragrafo 2, in particolare per le piccole organizzazioni
e le piccole imprese ai sensi della raccomandazione della
Commissione 96/280/CE(1 ), e qualora non siano previste modifiche
operative significative nel sistema di gestione ambientale».
Si dispone che: «Lorganizzazione deve aggiornare
le informazioni di cui al punto 3.2 e ogni modifica deve essere
convalidata ogni anno da un verificatore ambientale. Deroghe
alla frequenza di aggiornamento prevista sono possibili nelle
circostanze contemplate negli indirizzi della Commissione».
«Inoltre, il verificatore, ad intervalli
non superiori a 12 mesi, convalida ogni informazione aggiornata
nella dichiarazione ambientale. Deroghe alla frequenza di
aggiornamento prevista sono possibili nelle circostanze previste
negli orientamenti che la Commissione adotta».
Orientamenti
La norma prevede in linea generale che i dati della dichiarazione
ambientale siano aggiornati e le variazioni convalidate ogni
anno. La pratica ottimale e più efficace rispetto ai
costi consiste nel collegare la convalida della dichiarazione
ambientale al programma di verifica continua. I tempi, le
energie e i costi richiesti dalla convalida dipenderanno dalla
qualità del sistema di gestione e recupero dei dati
e delle informazioni impiegate per la dichiarazione ambientale.
Di norma, i dati e le informazioni sulle attività dellorganizzazione
variano ogni anno e
devono venire aggiornati nella dichiarazione ambientale, nella
quale dovranno tuttavia essere convalidati unicamente i cambiamenti.
Per laggiornamento delle informazioni della dichiarazione
ambientale, non è necessario pubblicare una nuova dichiarazione
ogni anno, ma semplicemente mettere i nuovi dati a disposizione
del pubblico. Lobiettivo del sistema EMAS è incoraggiare
le organizzazioni a pubblicare informazioni affidabili sui
miglioramenti compiuti nel campo delle prestazioni ambientali.
Si può provvedere in tal senso, ad esempio, redigendo
una dichiarazione ambientale autonoma, oppure inserendo i
dati ambientali nella relazione allegata al bilancio; è
possibile ricorrere a testi stampati o a un sito web.
Anche se alle piccole imprese e piccole organizzazioni non
è affatto richiesta la presentazione di voluminosi
e costosi documenti su carta patinata, il Regolamento EMAS consente loro di diminuire la frequenza con cui
devono aggiornare e far convalidare le informazioni. Solo
le piccole imprese e organizzazioni sono quindi esenti dallobbligo
di convalida annua delle informazioni aggiornate, a meno che
si tratti di casi connessi a:
- attività, prodotti e servizi che presentano notevoli
rischi per lambiente;
- modifiche operative di rilievo al loro sistema di gestione
ambientale;
- importanti disposizioni giuridiche relative alle loro attività,
prodotti e servizi;
- questioni locali di rilievo.
In questi casi, infatti, il verificatore deve richiedere,
anche per le piccole imprese e organizzazioni, laggiornamento
annuale delle informazioni della dichiarazione ambientale.
Nei casi in cui laggiornamento della dichiarazione ambientale
non interviene con frequenza annuale, questo deve comunque
essere effettuato entro un termine non superiore a trentasei
mesi.
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