SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE

QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA : ISO 9001 - ISO 14001 - EMAS - ISO 45001
INFORMATION TECHNOLOGY: ISO 27001 - ISO 20000 - ISO 22301

 

 

 
 

L'utilizzo del Logo EMAS

 

 

1.2. Relazione tra il logo EMAS e i sistemi di etichettatura ecologica (articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 761/2001)

 

Il logo EMAS testimonia:

• l’impegno attivo e assunto a titolo volontario dalle organizzazioni registrate ai fini di migliorare in maniera costante le proprie prestazioni in campo ambientale al di là di quanto previsto dal regolamento;
• la presenza di un valido sistema di gestione ambientale che attui gli obiettivi stabiliti dall’organizzazione;
• la credibilità delle informazioni fornite, ad esempio di quelle contenute nella dichiarazione ambientale, e l’avvenuta convalida da parte di un verificatore ambientale accreditato.

 

A differenza del logo EMAS, i sistemi di etichettatura ecologica dei prodotti e dei servizi presentano le seguenti caratteristiche:

• sono per natura selettivi e quindi stanno a indicare una dichiarazione comparativa che differenzia i prodotti, le attività e i servizi su cui è apposta tale etichettatura da quelli che ne sono privi;
• indicano la conformità a criteri ecologici stabiliti da un terzo, cui soltanto alcuni dei prodotti presenti sul mercato si conformano;
• la definizione dei criteri applicabili si basa su una procedura di consultazione soggetta ad approvazione (per lo più ufficiale).

 

Grazie ai sistemi di etichettatura ecologica si possono ottenere importanti informazioni riguardo agli aspetti ambientali di prodotti e servizi.
Il logo EMAS non presenta alcuna di queste caratteristiche e non deve essere impiegato in maniera tale da ingenerare confusione in questo senso.
Spetta alle organizzazioni, ai verificatori e agli organismi competenti evitare qualsiasi confusione con l’etichettatura ecologica dei prodotti.
A questo scopo, l’organizzazione deve selezionare con attenzione le informazioni da trasmettere e mettere a punto strumenti di comunicazione che consentano di evitare ogni confusione.
Spetta al verificatore valutare la validità e l’affidabilità del messaggio da trasmettere al consumatore, in conformità con i criteri stabiliti nell’allegato III, punti 3.2 e 3.5 e con i compiti ad esso spettanti, specificati nell’allegato V.

 

 

Indietro