SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE

QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA : ISO 9001 - ISO 14001 - EMAS - ISO 45001
INFORMATION TECHNOLOGY: ISO 27001 - ISO 20000 - ISO 22301

 

 

 
 

L'utilizzo del Logo EMAS

 

 

2. REQUISITI ENUNCIATI NEL REGOLAMENTO (CE) N. 761/2001
2.1. Disposizioni legislative applicabili:

 

a) L’articolo 8 del regolamento («Logo») stabilisce:

 

• le condizioni in cui può essere impiegato il logo EMAS, cioè l’esigenza di disporre di una registrazione EMAS valida (paragrafo 1);
• le cinque modalità di impiego (paragrafo 2);
• i casi in cui non deve venire utilizzato, cioè sui prodotti o i loro imballaggi e in associazione con asserzioni comparative (paragrafo 3).

 

b) L’allegato III, punto 3.5 «Pubblicazione delle informazioni» indica numerose alternative per la diffusione di informazioni al pubblico, oltre alla dichiarazione ambientale; alle lettere da a) a f) specifica i requisiti che l’organizzazione deve rispettare se desidera divulgare informazioni che rechino il logo EMAS. L’allegato III, punto 3.5 dispone che tali informazioni debbano essere:

 

• precise e non ingannevoli;
• giustificate e verificabili;
• pertinenti e usate in un contesto o in una situazione opportuni;
• rappresentative delle prestazioni ambientali complessive dell’organizzazione;
• non suscettibili di interpretazioni scorrette;
• significative rispetto all’impatto ambientale complessivo.

 

Le organizzazioni devono tenere conto dei requisiti di cui all’allegato III, punto 3.5, lettere da a) a f) anche quando impiegano il logo EMAS per la pubblicità dei prodotti, delle attività e dei servizi, come viene spiegato nel capitolo 5 della presente guida.

 

c) L’allegato IV, «Requisiti minimi per il logo», definisce le due versioni del logo: una che indica «gestione ambientale sottoposta a verifica» (versione 1), l’altra «dati ambientali convalidati» (seconda versione).
In entrambi i casi si deve indicare il numero di registrazione dell’organizzazione.

 

È possibile modificare il formato del logo di cui all’allegato IV unicamente nelle seguenti circostanze:

 

2.2. Impiego del logo per la promozione del sistema EMAS
Si riconosce l’esigenza di impiegare il logo per promuovere il sistema EMAS. In tale contesto, non sarebbe opportuno utilizzare né l’espressione «Informazioni convalidate» o «Gestione ambientale sottoposta a verifica», né un numero di registrazione.
Pertanto, ai fini della promozione di EMAS, il logo potrà essere utilizzato nella seguente versione:

 

 

 

 

Ad esempio, nel caso di:
• materiale promozionale (spille, ecc.);
• articoli giornalistici;
• guida della Commissione;
• libri e pubblicazioni su EMAS.

 

Ciò può essere fatto purché:
• non venga impiegato unitamente alla denominazione di un’organizzazione;
• non sia atto a suscitare in alcun modo l’impressione di una registrazione al sistema e l’utilizzatore del logo non se ne serva per rivendicare proprietà ambientali alle proprie attività, prodotti e servizi.

 

 

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