L'utilizzo del Logo EMAS
2. REQUISITI ENUNCIATI NEL REGOLAMENTO (CE) N. 761/2001
a) Larticolo 8 del regolamento («Logo») stabilisce:
le condizioni in cui può essere impiegato il
logo EMAS, cioè lesigenza di disporre di una
registrazione EMAS valida (paragrafo 1);
b) Lallegato III, punto 3.5 «Pubblicazione delle informazioni» indica numerose alternative per la diffusione di informazioni al pubblico, oltre alla dichiarazione ambientale; alle lettere da a) a f) specifica i requisiti che lorganizzazione deve rispettare se desidera divulgare informazioni che rechino il logo EMAS. Lallegato III, punto 3.5 dispone che tali informazioni debbano essere:
precise e non ingannevoli;
Le organizzazioni devono tenere conto dei requisiti di cui allallegato III, punto 3.5, lettere da a) a f) anche quando impiegano il logo EMAS per la pubblicità dei prodotti, delle attività e dei servizi, come viene spiegato nel capitolo 5 della presente guida.
c) Lallegato IV, «Requisiti minimi per il logo»,
definisce le due versioni del logo: una che indica «gestione
ambientale sottoposta a verifica» (versione 1), laltra
«dati ambientali convalidati» (seconda versione).
È possibile modificare il formato del logo di cui allallegato IV unicamente nelle seguenti circostanze:
2.2. Impiego del logo per la promozione del sistema EMAS
Ad esempio, nel caso di:
Ciò può essere fatto purché:
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