L'utilizzo del Logo EMAS
2.3. Funzioni del logo nei diversi tipi di informazioni
[articolo 8 e allegato IV del regolamento (CE) n. 761/2001]
Mentre la prima versione del logo indica che unorganizzazione
ha creato un sistema di gestione ambientale conformemente
ai requisiti di EMAS, la seconda versione indica che alcune
specifiche informazioni alle quali è stato attribuito
il logo sono state convalidate ai sensi di EMAS.
Allarticolo 8, paragrafo 2, il regolamento EMAS enumera
cinque modalità diverse per limpiego del logo:
a) per informazioni convalidate, come descritto allallegato
III, punto 3.5, nelle circostanze specificate nella presente
guida. In questo caso, il logo indica che le informazioni
sono state tratte da una dichiarazione ambientale convalidata
e che sono conformi ai requisiti dellallegato III, punto
3.5 (seconda versione).
b) In dichiarazioni ambientali convalidate: in questo caso,
si sottolinea la partecipazione al sistema e si dimostra che
il contenuto della dichiarazione è stato convalidato
(seconda versione).
c) Sulla carta intestata delle organizzazioni registrate (prima
versione).
d) Su materiale informativo che pubblicizza la partecipazione
dellorganizzazione ad EMAS: qui indica che lorganizzazione
partecipa ad EMAS. La prima versione del logo può essere
ad esempio impiegata per targhe, edifici, siti web, inviti,
ecc.
e) In materiale che pubblicizza prodotti, attività
e servizi, ma unicamente alle condizioni specificate nella
presente guida, così da garantire che non vi sia confusione
con letichettatura ecologica (seconda versione).
In tutti questi casi, deve esistere un chiaro nesso tra il
logo e la denominazione dellorganizzazione.
Coloro che utilizzano il logo conferito alle organizzazioni
registrate a EMAS, devono aver cura che limpiego dello
stesso non crei equivoci tra il pubblico.
Ad esempio, non si deve impiegare il logo in maniera da confondere
il pubblico o indurlo a conclusioni errate, dichiarando di
aver fatto qualcosa di «affine» al regolamento
EMAS o a proprio modo ad esso «conforme».
Limpiego del logo nella dichiarazione e sulla carta
intestata è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 1836/93(2
), ma il regolamento (CE) n. 761/2001 consente lutilizzo
in numerosi altri casi, di seguito descritti.
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