SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE

QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA : ISO 9001 - ISO 14001 - EMAS - ISO 45001
INFORMATION TECHNOLOGY: ISO 27001 - ISO 20000 - ISO 22301

 

 

 
 

L'utilizzo del Logo EMAS

 

 

2.3. Funzioni del logo nei diversi tipi di informazioni [articolo 8 e allegato IV del regolamento (CE) n. 761/2001]

 

Mentre la prima versione del logo indica che un’organizzazione ha creato un sistema di gestione ambientale conformemente ai requisiti di EMAS, la seconda versione indica che alcune specifiche informazioni alle quali è stato attribuito il logo sono state convalidate ai sensi di EMAS.

 

All’articolo 8, paragrafo 2, il regolamento EMAS enumera cinque modalità diverse per l’impiego del logo:
a) per informazioni convalidate, come descritto all’allegato III, punto 3.5, nelle circostanze specificate nella presente guida. In questo caso, il logo indica che le informazioni sono state tratte da una dichiarazione ambientale convalidata e che sono conformi ai requisiti dell’allegato III, punto 3.5 (seconda versione).
b) In dichiarazioni ambientali convalidate: in questo caso, si sottolinea la partecipazione al sistema e si dimostra che il contenuto della dichiarazione è stato convalidato (seconda versione).
c) Sulla carta intestata delle organizzazioni registrate (prima versione).
d) Su materiale informativo che pubblicizza la partecipazione dell’organizzazione ad EMAS: qui indica che l’organizzazione partecipa ad EMAS. La prima versione del logo può essere ad esempio impiegata per targhe, edifici, siti web, inviti, ecc.
e) In materiale che pubblicizza prodotti, attività e servizi, ma unicamente alle condizioni specificate nella presente guida, così da garantire che non vi sia confusione con l’etichettatura ecologica (seconda versione).

 

In tutti questi casi, deve esistere un chiaro nesso tra il logo e la denominazione dell’organizzazione.

 

Coloro che utilizzano il logo conferito alle organizzazioni registrate a EMAS, devono aver cura che l’impiego dello stesso non crei equivoci tra il pubblico.
Ad esempio, non si deve impiegare il logo in maniera da confondere il pubblico o indurlo a conclusioni errate, dichiarando di aver fatto qualcosa di «affine» al regolamento EMAS o a proprio modo ad esso «conforme».

 

L’impiego del logo nella dichiarazione e sulla carta intestata è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 1836/93(2 ), ma il regolamento (CE) n. 761/2001 consente l’utilizzo in numerosi altri casi, di seguito descritti.

 

 

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