Regolamento UE 2026/2018: Modifiche all'Allegato IV del Regolamento EMAS
Il Regolamento UE 2026/2018 modifica l´Allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 - EMAS in merito al contenuto della Dichiarazione Ambientale.
La modifica è stata resa necessaria al fine di inserirvi i miglioramenti individuati dalla Commissione Europea alla luce dell´esperienza acquisita nel funzionamento di EMAS.
Tra le novità introdotte si segnalano:
- la descrizione della struttura di governance dell´organizzazione;
- la descrizione delle azioni attuate per garantire la conformità agli obblighi normativi, oltre a quelle per migliorare le prestazioni ambientali;
- una dichiarazione esplicita relativa alla conformità giuridica;
- l´adozione dell´indicatore "produzione totale di energia rinnovabile";
- l´adozione di indicatori di dettaglio per quanto riguarda l´uso del suolo in relazione alla biodiversità.
E´ esplicitata la possibilità di riferire in merito alle prestazioni ambientali adottando informazioni di tipo qualitativo, ove non disponibili dati quantitativi relativi ad aspetti ambientali significativi, diretti o indiretti; viene inoltre fatta la precisazione che gli indicatori debbano coprire almeno tre anni di attività (se i dati sono disponibili), esplicitando per ciascun indicatore l´ambito di applicazione.
Si sottolinea la necessità che la Dichiarazione Ambientale sia accessibile al pubblico, preferibilmente sul sito Internet dell´organizzazione. E´ infine introdotta la possibilità di inserire la dichiarazione ambientale in altri documenti dell´organizzazione (ad esempio relazioni di gestione, di sostenibilità o di responsabilità sociale) a condizione che siano distinte chiaramente le informazioni convalidate da quelle non convalidate.
I requisiti minimi che la Dichiarazione Ambientale deve contenere almeno sono:
- una sintesi delle attività, dei prodotti e servizi dell'organizzazione;
- la politica ambientale e una breve illustrazione della struttura di governance;
- una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti;
- una descrizione degli obiettivi e dei traguardi ambientali
- una descrizione delle azioni attuate e programmate per migliorare le prestazioni ambientali;
- una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni ambientali dell'organizzazione;
- un riferimento alle principali disposizioni giuridiche di cui l'organizzazione deve tener conto per garantire la conformità agli obblighi normativi ambientali e una dichiarazione relativa alla conformità giuridica;
- una conferma degli obblighi di cui all'articolo 25, paragrafo 8 e il nome e il numero di accreditamento o di abilitazione del verificatore ambientale con la data di convalida.
In riferimento agli indicatori ambientali viene specificato che:
- forniscono una valutazione accurata delle prestazioni ambientali dell'organizzazione;
- sono facilmente comprensibili e privi di ambiguità;
- consentono confronti da un anno all'altro al fine di valutare se le prestazioni ambientali dell'organizzazione sono migliorate;
- consentono confronti con i parametri di riferimento a livello settoriale, nazionale o regionale;
- consentono eventualmente confronti con gli obblighi regolamentari.
Viene inoltre specificato che gli indicatori chiave riguardano principalmente le tematiche ambientali relative a: energia, materiali, acqua, rifiuti, uso del suolo in relazione alla biodiversità ed emissioni. Riferire sugli indicatori chiave di prestazione ambientale è un obbligo. Tuttavia un'organizzazione può valutare la pertinenza di tali indicatori nel contesto dei propri aspetti e impatti ambientali significativi.
Il Regolamento specifica inoltre che ciascun indicatore chiave deve comporsi di:
- un dato A che indica consumo/produzione totali annui in un settore definito;
- un dato B che indica un valore annuo di riferimento che rappresenta le attività dell'organizzazione;
- un dato R che rappresenta il rapporto A/B.
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