DOCUMENTI: - SICUREZZA
Il D.Lgs. 626/94 e sue modifiche, che da attuazione a direttive comunitarie, prevedeva già diversi elementi del SGS ,come la valutazione del rischio, il Servizio di Protezione e Prevenzione, ecc.
In Europa ,la direttiva U.E. 96/82 cosiddetta "Seveso bis" e, in Italia, il suo decreto Lgs. di attuazione 334/99, avevano previsto l'obbligo di adottare il Sistema di Gestione della Sicurezza per quegli stabilimenti, nei quali si vengono a trovare ( non solo in condizioni operative normali, ma anche anomale e di emergenza), in determinati quantitativi, sostanze pericolose (come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui, intermedi).
Negli USA , le aziende che operano con specifiche sostanze in quantitativi superiori a limiti stabiliti, devono rispettare il regolamento RMP dell'EPA che prevede la preparazione di un "piano di gestione del rischio" (Risk Management Plan - RMP). Erano oltre 66000 gli impianti che dovevano attuare il RMP entro giugno del 1999.
Inoltre le aziende che sono soggette al "Program 2" e al "Program 3" (v.40 C.F.R.§68.12 e 68.15) devono predisporre il Sistema di Gestione delle Sicurezza per attuare il programma di gestione del rischio.
Questo obbligo generale è specificato in linee guida che particolari settori industriali, come American Petroleum Institute (API) e Chemical Manufacturers Association (CMA), hanno provveduto a redigere.
Sembra scontato ma è sempre importante ricordare che nella ns attuale Società non è solo la Legge e L'Autorità di controllo a richiedere alle imprese di prendere tutte le azioni necessarie per ridurre la possibilità di eventuali incidenti .
Le aziende non operano isolate, e diverse sono le parti che hanno o possono avere interessi legittimi nell'approccio che l'azienda ha ai problemi di Sicurezza.
In particolare :
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