Conferenza delle UN su Ambiente e
Sviluppo Sostenibile
RIO 3-14 giugno 1992
La conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo,
riunitasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992 ha stabilito
i seguenti 27 principi:
Principio I
L'umanità è al centro delle preoccupazioni inerenti allo
sviluppo compatibile. Essa ha diritto ad una vita sana e produttiva,
in armonia con la natura.
Principio II
In conformità alla carta delle Nazioni Unite ed ai principi
di diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano
di sfruttare le proprie risorse conformemente alle loro politiche
in materia di ambiente e di sviluppo, ed hanno il dovere di
vegliare a che le attività che sono loro proprie per competenze
o per sovranità non pregiudichino l'ambiente di altri
Stati o di zone poste al di là dei confini della loro giurisdizione
nazionale.
Principio III
Il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo tale
da soddisfare equamente i bisogni inerenti lo sviluppo stesso
e l'ambiente delle generazioni attuali e future.
Principio IV
Al fine di giungere ad uno sviluppo sostenibile, la protezione
della ambiente deve essere parte integrante del processo di
sviluppo e non può essere presa in considerazione da sola.
Principio V
Tutti gli Stati e tutti i popoli devono cooperare allo scopo
essenziale (imprescindibile) di eliminare la povertà, scopo
che costituisce una condizione indispensabile allo sviluppo
sostenibile, al fine di ridurre le differenze fra i livelli
di vita e di rispondere in modo migliore alla necessità della
maggioranza dei popoli del Mondo.
Principio VI
La situazione in cui versano e le singole necessità dei paesi
in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno progrediti,
e di quelli più a rischio sul piano ambientale, hanno attuale
diritto di priorità. Le azioni internazionali intraprese in
materia di ambiente e di sviluppo dovranno, in egual modo,
prendere in considerazione gli interessi ed i bisogni di tutti
i paesi.
Principio VII
Gli Stati devono cooperare in uno spirito di collaborazione
a livello mondiale allo scopo di conservare, proteggere e
ristabilire la salubrità e l'integrità dell' ecosistema terrestre.
Stante la diversità dei ruoli avuti nell'opera di degrado
ambientale a livello mondiale, gli Stati hanno responsabilità
comuni anche se differenziate fra loro. I paesi sviluppati
riconoscono la loro propria responsabilità nella ricerca internazionale
dello sviluppo sostenibile, considerate le pressioni che le
loro società esercitano sull'ambiente mondiale e sulle tecnologie
e risorse finanziarie di cui dispongono.
Principio VIII
Per giungere ad uno sviluppo sostenibile e ad una migliore
qualità di vita per tutti i popoli, gli Stati dovrebbero ridurre
ed eliminare sistemi di produzione e di consumo non vivibili
e promuovere politiche demografiche appropriate.
Principio IX
Gli Stati dovrebbero cooperare per un maggior potenziamento
delle capacita' endogene nell'ottica dello sviluppo sostenibile
migliorando la conoscenza scientifica a mezzo di scambi di
conoscenze scientifiche e tecnologiche, facilitando, inoltre,
la preparazione, l'adattamento la diffusione e la fornitura
di tecnologie comprese le nuove e quelle innovative.
Principio X
Il miglior modo per trattare i temi ambientali è quello di
assicurare, al livello più consono, la partecipazione di tutti
i cittadini interessati. A livello nazionale, ogni individuo
deve avere accesso alle informazioni: sull'ambiente che le
autorità pubbliche detengono, ivi comprese le informazioni
relative alle sostanze od ad altre attività pericolose in
seno alla Comunità e deve avere altresì la possibilità di
partecipare ai processi decisionali. Gli Stati devono facilitare
ed incoraggiare la sensibilizzazione e la partecipazione del
pubblico fornendogli le informazioni. Deve essere assicurato
un accesso effettivo ad azioni giudiziarie ed amministrative,
comprese sanzioni e risarcimenti.
Principio XI
Gli Stati devono promulgare norme legislative efficaci in
materia di ambiente. Le norme in materia ambientale, gli obiettivi
e le priorità di gestione dell'ambiente dovrebbero essere
in funzione della materia di ambiente e di sviluppo nel quale
esse si applicano. Le norme applicate da alcuni paesi possono
non essere adatte per altri, in particolare i paesi in via
di sviluppo, imponendo loro un costo economico e sociale ingiustificato.
Principio XII
Gli Stati dovrebbero cooperare per promuovere un sistema
economico internazionale aperto e favorevole, atto a innescare
una crescita economica ed uno sviluppo sostenibile in tutti
i paesi si ed atto al miglioramento della lotta ai problemi
di degrado ambientale. I mezzi d'intervento commerciale a
fini ecologici non dovrebbero costituire un mezzo di discriminazione
arbitraria o ingiustificabile o una celata restrizione agli
scambi internazionali. Deve essere evitato ogni atto unilaterale
volto a risolvere i grandi problemi ecologici al di fuori
della giurisdizione del paese importatore. Le misure di lotta
ai problemi ecologici transfrontalieri o mondiali dovrebbero
essere, per quanto possibile, fondati su un consenso internazionale.
Principio XIII
Gli Stati devono elaborare una legislazione nazionale in
materia di responsabilità per danni causati all'ambiente o
per l'indennizzo delle vittime. Devono inoltre cooperare con
diligenza ed in modo più determinato al fine di elaborare
nuove norme di diritto internazionale sulle responsabilità
e l'indennizzo per quanto riguarda gli effetti nocivi dei
danni causati all'ambiente, derivanti da attività rientranti
nella loro sfera di competenza o nella loro sovranità, in
regioni situate oltre i limiti della loro giurisdizione.
Principio XIV
Gli Stati dovrebbero unire efficacemente i loro sforzi per
scoraggiare o evitare gli spostamenti e le forniture in altri
Stati delle sostanze che provocano un serio degrado dell'ambiente
o che sono considerate nocive per la salute dell'uomo.
Principio XV
Per proteggere l'ambiente, devono essere diffusamente applicate
misure precauzionali da parte degli Stati secondo le loro
proprie capacità. In caso di rischio di gravi e irreversibili
danni l'assenza di assoluta certezza scientifica non deve
essere presa come pretesto per rinviare nel tempo l'adozione
di misure effettive miranti alla prevenzione del degrado ambientale.
Principio XVI
Le autorità nazionali dovrebbero sforzarsi di promuovere
l'internazionalizzazione dei costi di protezione dell'ambiente
e l'utilizzo di strumenti economici, in considerazione del
fatto che, in via di principio, é colui che inquina che deve
assumersi il costo dell'inquinamento, avendo presente l'interesse
pubblico e senza falsare il gioco del commercio internazionale
e dell'investimento.
Principio XVII
Uno studio d'impatto ambientale in quanto strumento nazionale,
deve essere affrontato in caso di attività previste che rischino
di causare effetti nocivi rilevanti per l'ambiente e dipendano
dalla decisione di un'autorità nazionale competente.
Principio XVIII
Gli Stati hanno il dovere dì informare immediatamente gli
altri Stati di ogni catastrofe naturale o di ogni altra situazione
di emergenza che rischia di avere effetti nefasti imprevisti
per il loro ambiente.
Principio XIX
Gli Stati devono informare per tempo gli Stati che possono
essere contaminati e comunicare loro tutte le informazioni
pertinenti alle attività che possono avere effetti oltre frontiera,
molto negativi per l'ambiente e condurre consultazioni con
questi Stati in modo rapido ed in buona fede.
Principio XX
Le donne svolgono un ruolo vitale nella gestione dell'ambiente
e nello sviluppo. La loro piena partecipazione é pertanto
essenziale per la realizzazione di uno sviluppo sostanziale.
Principio XXI
E' necessario attivare la creatività, gli ideali ed il coraggio
dei giovani nel Mondo intero al fine di creare una collaborazione
mondiale, in modo tale da garantire a tutti uno sviluppo sostanziale
ed un avvenire migliore.
Principio XXII
Le popolazioni e comunità autoctone e le altre collettività
locali hanno un ruolo vitale da sostenere nella gestione dell'
ambiente o dello sviluppo in considerazione delle loro conoscenze
del territorio e le loro pratiche tradizionali. Gli Stati
dovrebbero riconoscere le loro identità, la loro cultura,
i loro interessi e dovrebbero concedere loro tutto l'appoggio
necessario e permettere loro di partecipare attivamente alla
realizzazione dello sviluppo sostenibile.
Principio XXIII
L'ambiente e le risorse naturali dei popoli che sono in stato
di oppressione, di dominio e di occupazione devono essere
protetti.
Principio XXIV
La guerra esercita un'azione intrinsecamente distruttiva
per lo sviluppo sostanziale. Gli Stati devono, quindi, rispettare
il diritto internazionale alla salvaguardia in caso di conflitti
armati e contribuire alla sua valorizzazione, quando necessario.
Principio XXV
La pace, lo sviluppo e la protezione dell'ambiente sono interdipendenti
e indissolubili.
Principio XXVI
Gli Stati devono risolvere pacificamente i loro diverbi circa
l'ambiente, utilizzando mezzi appropriati conformemente alla
Carta delle Nazioni Unite.
Principio XXVII
Gli Stati ed i popoli devono collaborare attivamente e con
spirito solidale all'applicazione dei principi sanciti nella
presente dichiarazione ed allo sviluppo del diritto internazionale
con lo scopo di realizzare uno sviluppo sostenibile.
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