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Conferenza delle UN su Ambiente e Sviluppo Sostenibile
RIO 3-14 giugno 1992

 

La conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, riunitasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992 ha stabilito i seguenti 27 principi:

 

 
 

Principio I

L'umanità è al centro delle preoccupazioni inerenti allo sviluppo compatibile. Essa ha diritto ad una vita sana e produttiva, in armonia con la natura.

 
 

Principio II

In conformità alla carta delle Nazioni Unite ed ai principi di diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse conformemente alle loro politiche in materia di ambiente e di sviluppo, ed hanno il dovere di vegliare a che le attività che sono loro proprie per competenze o per sovranità non pregiudichino l'ambiente di altri Stati o di zone poste al di là dei confini della loro giurisdizione nazionale.

 
 

Principio III

Il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo tale da soddisfare equamente i bisogni inerenti lo sviluppo stesso e l'ambiente delle generazioni attuali e future.

 
 

Principio IV

Al fine di giungere ad uno sviluppo sostenibile, la protezione della ambiente deve essere parte integrante del processo di sviluppo e non può essere presa in considerazione da sola.

 
 

Principio V

Tutti gli Stati e tutti i popoli devono cooperare allo scopo essenziale (imprescindibile) di eliminare la povertà, scopo che costituisce una condizione indispensabile allo sviluppo sostenibile, al fine di ridurre le differenze fra i livelli di vita e di rispondere in modo migliore alla necessità della maggioranza dei popoli del Mondo.

 
 

Principio VI

La situazione in cui versano e le singole necessità dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno progrediti, e di quelli più a rischio sul piano ambientale, hanno attuale diritto di priorità. Le azioni internazionali intraprese in materia di ambiente e di sviluppo dovranno, in egual modo, prendere in considerazione gli interessi ed i bisogni di tutti i paesi.

 
 

Principio VII

Gli Stati devono cooperare in uno spirito di collaborazione a livello mondiale allo scopo di conservare, proteggere e ristabilire la salubrità e l'integrità dell' ecosistema terrestre. Stante la diversità dei ruoli avuti nell'opera di degrado ambientale a livello mondiale, gli Stati hanno responsabilità comuni anche se differenziate fra loro. I paesi sviluppati riconoscono la loro propria responsabilità nella ricerca internazionale dello sviluppo sostenibile, considerate le pressioni che le loro società esercitano sull'ambiente mondiale e sulle tecnologie e risorse finanziarie di cui dispongono.

 
 

Principio VIII

Per giungere ad uno sviluppo sostenibile e ad una migliore qualità di vita per tutti i popoli, gli Stati dovrebbero ridurre ed eliminare sistemi di produzione e di consumo non vivibili e promuovere politiche demografiche appropriate.

 
 

Principio IX

Gli Stati dovrebbero cooperare per un maggior potenziamento delle capacita' endogene nell'ottica dello sviluppo sostenibile migliorando la conoscenza scientifica a mezzo di scambi di conoscenze scientifiche e tecnologiche, facilitando, inoltre, la preparazione, l'adattamento la diffusione e la fornitura di tecnologie comprese le nuove e quelle innovative.

 
 

Principio X

Il miglior modo per trattare i temi ambientali è quello di assicurare, al livello più consono, la partecipazione di tutti i cittadini interessati. A livello nazionale, ogni individuo deve avere accesso alle informazioni: sull'ambiente che le autorità pubbliche detengono, ivi comprese le informazioni relative alle sostanze od ad altre attività pericolose in seno alla Comunità e deve avere altresì la possibilità di partecipare ai processi decisionali. Gli Stati devono facilitare ed incoraggiare la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico fornendogli le informazioni. Deve essere assicurato un accesso effettivo ad azioni giudiziarie ed amministrative, comprese sanzioni e risarcimenti.

 
 

Principio XI

Gli Stati devono promulgare norme legislative efficaci in materia di ambiente. Le norme in materia ambientale, gli obiettivi e le priorità di gestione dell'ambiente dovrebbero essere in funzione della materia di ambiente e di sviluppo nel quale esse si applicano. Le norme applicate da alcuni paesi possono non essere adatte per altri, in particolare i paesi in via di sviluppo, imponendo loro un costo economico e sociale ingiustificato.

 
 

Principio XII

Gli Stati dovrebbero cooperare per promuovere un sistema economico internazionale aperto e favorevole, atto a innescare una crescita economica ed uno sviluppo sostenibile in tutti i paesi si ed atto al miglioramento della lotta ai problemi di degrado ambientale. I mezzi d'intervento commerciale a fini ecologici non dovrebbero costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile o una celata restrizione agli scambi internazionali. Deve essere evitato ogni atto unilaterale volto a risolvere i grandi problemi ecologici al di fuori della giurisdizione del paese importatore. Le misure di lotta ai problemi ecologici transfrontalieri o mondiali dovrebbero essere, per quanto possibile, fondati su un consenso internazionale.

 
 

Principio XIII

Gli Stati devono elaborare una legislazione nazionale in materia di responsabilità per danni causati all'ambiente o per l'indennizzo delle vittime. Devono inoltre cooperare con diligenza ed in modo più determinato al fine di elaborare nuove norme di diritto internazionale sulle responsabilità e l'indennizzo per quanto riguarda gli effetti nocivi dei danni causati all'ambiente, derivanti da attività rientranti nella loro sfera di competenza o nella loro sovranità, in regioni situate oltre i limiti della loro giurisdizione.

 
 

Principio XIV

Gli Stati dovrebbero unire efficacemente i loro sforzi per scoraggiare o evitare gli spostamenti e le forniture in altri Stati delle sostanze che provocano un serio degrado dell'ambiente o che sono considerate nocive per la salute dell'uomo.

 
 

Principio XV

Per proteggere l'ambiente, devono essere diffusamente applicate misure precauzionali da parte degli Stati secondo le loro proprie capacità. In caso di rischio di gravi e irreversibili danni l'assenza di assoluta certezza scientifica non deve essere presa come pretesto per rinviare nel tempo l'adozione di misure effettive miranti alla prevenzione del degrado ambientale.

 
 

Principio XVI

Le autorità nazionali dovrebbero sforzarsi di promuovere l'internazionalizzazione dei costi di protezione dell'ambiente e l'utilizzo di strumenti economici, in considerazione del fatto che, in via di principio, é colui che inquina che deve assumersi il costo dell'inquinamento, avendo presente l'interesse pubblico e senza falsare il gioco del commercio internazionale e dell'investimento.

 
 

Principio XVII

Uno studio d'impatto ambientale in quanto strumento nazionale, deve essere affrontato in caso di attività previste che rischino di causare effetti nocivi rilevanti per l'ambiente e dipendano dalla decisione di un'autorità nazionale competente.

 
 

Principio XVIII

Gli Stati hanno il dovere dì informare immediatamente gli altri Stati di ogni catastrofe naturale o di ogni altra situazione di emergenza che rischia di avere effetti nefasti imprevisti per il loro ambiente.

 
 

Principio XIX

Gli Stati devono informare per tempo gli Stati che possono essere contaminati e comunicare loro tutte le informazioni pertinenti alle attività che possono avere effetti oltre frontiera, molto negativi per l'ambiente e condurre consultazioni con questi Stati in modo rapido ed in buona fede.

 
 

Principio XX

Le donne svolgono un ruolo vitale nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo. La loro piena partecipazione é pertanto essenziale per la realizzazione di uno sviluppo sostanziale.

 
 

Principio XXI

E' necessario attivare la creatività, gli ideali ed il coraggio dei giovani nel Mondo intero al fine di creare una collaborazione mondiale, in modo tale da garantire a tutti uno sviluppo sostanziale ed un avvenire migliore.

 
 

Principio XXII

Le popolazioni e comunità autoctone e le altre collettività locali hanno un ruolo vitale da sostenere nella gestione dell' ambiente o dello sviluppo in considerazione delle loro conoscenze del territorio e le loro pratiche tradizionali. Gli Stati dovrebbero riconoscere le loro identità, la loro cultura, i loro interessi e dovrebbero concedere loro tutto l'appoggio necessario e permettere loro di partecipare attivamente alla realizzazione dello sviluppo sostenibile.

 
 

Principio XXIII

L'ambiente e le risorse naturali dei popoli che sono in stato di oppressione, di dominio e di occupazione devono essere protetti.

 
 

Principio XXIV

La guerra esercita un'azione intrinsecamente distruttiva per lo sviluppo sostanziale. Gli Stati devono, quindi, rispettare il diritto internazionale alla salvaguardia in caso di conflitti armati e contribuire alla sua valorizzazione, quando necessario.

 
 

Principio XXV

La pace, lo sviluppo e la protezione dell'ambiente sono interdipendenti e indissolubili.

 
 

Principio XXVI

Gli Stati devono risolvere pacificamente i loro diverbi circa l'ambiente, utilizzando mezzi appropriati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite.

 
 

Principio XXVII

Gli Stati ed i popoli devono collaborare attivamente e con spirito solidale all'applicazione dei principi sanciti nella presente dichiarazione ed allo sviluppo del diritto internazionale con lo scopo di realizzare uno sviluppo sostenibile.

 

 


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